passaparola

giovedì 29 maggio 2008

  • Partiamo dal presupposto che il neo-eletto sindaco di Roma,ex missino condannato in passato per cosuccole da niente,qualche pestaggio,niente di particolarmente allarmante,ha detto oggi che "nelle università vige una cultura di estrema sinistra,che e'la causa delle recenti aggressioni ai danni degli studenti della Sapienza da parte di militanti di Forza Nuova...
  • (vabbe',non ha detto proprio cosi'ma io sono un tipo che si sforza di leggere fra le righe,anche se sottili,e poi:gli studenti della Sapienza??quelli che se li bagni con l'acqua santa fumano?
  • (Parole e forse in futuro atti di Livio Fanzaga)."

  • Quelli che impedirono al (loro) santo padre di parlare?

  • Ricordandogli che se parlava non tutti lo avrebbero applaudito??

  • che affronto,questi ateacci sinistroidi che vanno in giro armati di spranga
  • (gli Ateiii eh?!?!?)a menare ogni miserab...ehm...caritatevole prete che incontrano...merita una lezione questa culturaccia atea e sinistroide,quindi e'colpa loro se sono stati aggrediti,noi invece siamo tutti buoni e gentili,non si azzardino a contraddirmi o saranno sprangati)...

  • Dicevo...Partendo dal presupposto che l'ex missino oggi sindaco della capitale Italiana suppone che la colpa sia degli aggrediti in quanto contestatori papali e tutti
  • (tutti eh??un ateo anticlericale di destra non esiste in tutto il territorio Italiano,NoNoNo,e'colpa(ancora)dei comunisti,in Italia i Fascisti sono buon...ehm,volevo dire,NON ESISTE IL FASCISMO IN ITALIA!!!),
  • dicevo tutti di sinistra

  • arriviamo a un altro(sempre sindaco) fine conoscitore della Costituzione Italiana(vi dice qualcosa questo nome politicanti?Ehy,cos'e' questo silenzio???))

  • Parlo del genio Lino Ravazzolo,sindaco di Teolo,comune in provincia di Padova,dove giorni fa'una dirigente scolastica,evidentemente informata su quello che stabilisce la Costituzione in merito ai riti di culto in orario scolastico,
  • e' prontamente intervenuta per impedire al parroco del paese,
  • Don Claudio Savoldo,di fare recitare una preghiera di gruppo a una classe,dove si presume logico potessero essere presenti alunni non appartenenti al credo cattolico.

  • Ovviamente la dirigente non ha impedito agli alunni cattolici di recitare il "Padre Loro",ha semplicemente detto che la preghiera non si configurava come atto di culto collettivo da parte degli studenti,non essendo quella la sede legittima per atti di culto,ma bensì come atto individuale.

  • Un affronto intollerabile per il clericosindaco,che adesso dichiara stizzito:

  • Tutto può essere stato animato dalla volontà di salvaguardare gli studenti ma alla fine è nata una discriminazione per tutte quelle persone che non avevano alcun problema a pronunciare il "Padre nostro".

  • Non prenderemo alcun provvedimento ma è chiaro che una cosa del genere non deve accadere mai più.

  • Se fossimo in Tibet avremmo benedetto i mezzi della Protezione civile in un altro modo, ma qui in Italia, la nostra religione e le nostre tradizioni ci impongono la preghiera .

  • Parole che,oltre a essere offensive per coloro che non professano alcuna religione o ne professano una diversa da quella cattolica,suonano come un intollerabile oltraggio alla Costituzione Italiana,che in merito dice questo:

  • Articolo 7
  • Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

  • Articolo 8
  • Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

  • Inoltre:All' Art. 1
  • Si considera non più in vigore il principio,originariamente richiamato ai patti lateranensi,della religione cattolica come sola religione dello stato Italiano.

  • E sarebbe da ricordare al sign. Ravazzolo la seguente sentenza del T.A.R. datata 17 Giugno 1993
  • T.A.R .EMILIA-ROMAGNA (BOLOGNA) - SEZ. II - 17 GIUGNO 1993, N. 250
  • Lo svolgimento di riti o pratiche religiose e, in generale, il compimento di atti di culto non rientrano fra le attività extra scolastiche di cui all’art. 6, II comma, lett. D) e F) del D.P.R. 416 del 1974. é pertanto illegittima per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge la delibera del Consiglio di Circolo scolastico che consente lo svolgimento di tali attività nelle aule scolastiche e negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale, nonché la partecipazione degli alunni a tali riti e pratiche religiose.

  • Lo Stato italiano, pur se non indifferente rispetto al fenomeno religioso, riafferma la propria laicità nell’art. 7 della Costituzione laddove "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".
  • Intanto, se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono "cultura religiosa", ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale. Ed infatti lo Stato italiano assicura l’insegnamento scolastico della religione cattolica, proprio perché riconosce il valore della cultura religiosa ed insieme che i principi in particolare della religione cattolica sono parte del patrimonio storico del popolo italiano. Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma. Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extra scolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta
  • Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi ad essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 l. n. 121) ed alla attività educativa di essa. Diversamente ragionando, assisteremmo ad una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istruzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione. Una interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curricolare e la normale ora di lezione, ad essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione. La chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce, non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.

  • E allora,sign. Ravazzolo,o si ha il coraggio di andare pubblicamente in piazza,a bruciare i fogli della costituzione e si ammette che delle sentenze degli organi giuridici Italiani non si sa'che farsene,o si ammette che nella scuola pubblica di uno stato laico non ci deve essere spazio per atti di fede,qualunque essa sia.

  • Forse per fare il sindaco non e'necessario studiare,alla luce di quello che si evince una blogger qualunque conosce la Costituzione Italiana più dei rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini per amministrare la vita delle città e dello stato.
  • E'ciò vorrebbe dire che i rappresentanti istituzionali dello stato Italiano sono degli emeriti ignoranti....ooops
  • I presupposti per espatriare ci sono tutti...

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